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Statuto

Giacche Verdi Veneto ODV


ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE 
E’ costituita con sede in via del Piave n° 5 32100 Belluno presso la “Casa del Volontariato”, un’ organizzazione di volontariato con finalità di protezione ambientale e civile denominata Raggruppamento Veneto Giacche Verdi A.N.Gi.V. ODV o più semplicemente “Giacche Verdi Veneto ODV” che assume forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale,  composta unicamente da persone fisiche, con completa autonomia amministrativa, gestionale e patrimoniale.
La stessa compartecipa con le Associazioni Giacche Verdi delle altre Regioni alla costituzione dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi ODV.
L’organizzazione di volontariato è disciplinata dalle norme di questo statuto ed agisce nei limiti del  D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e si conforma alle direttive del Ministero dell’Ambiente.
Il trasferimento della sede legale per motivi organizzativi non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

ART. 2 - DURATA
La durata dell’Associazione è illimitata, l’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

ART. 3 - SCOPI SOCIALI
L’Associazione non ha scopo di lucro ed esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'Art. 5 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 117/2017: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e reciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi,  esercita inoltre attività correlate con la protezione civile e la solidarietà sociale nel campo del supporto alle persone in disagio sia fisico che psicologico.
L'Associazione persegue i propri scopi mediante la realizzazione delle seguenti azioni: 
-	Assistere ed istruire i cavalieri suoi Soci affinché individualmente o in gruppi organizzati allo scopo possano affiancarsi ai servizi di protezione ambientale e protezione civile, alle Autorità preposte alla tutela del patrimonio ambientale, Comunità Montane, Enti Pubblici, Privati ed Autorità Civili per prevenire il degrado ambientale, calamità, incendi e portare soccorso in caso di sinistri.
-	La diffusione nel Veneto della cultura equestre e dell’impiego del cavallo nella protezione ambientale e civile
-	Coadiuvare nel Veneto tutte le organizzazioni Regionali, Nazionali ed Internazionali che si occupano di protezione ambientale e civile
-	Contribuire alla conservazione e manutenzione degli ambienti fluviali e boschivi veneti
-	Far sì che disabili fisici e mentali possano trovare benefici dalla rieducazione equestre;
-	Diffondere la pratica della rieducazione equestre;
-	Contribuire alla preparazione di persone specializzate nell’insegnamento della rieducazione equestre e delle discipline equestri ad essa connesse attraverso la organizzazione e realizzazione di appositi corsi di formazione;

-	Organizzare corsi di formazione per il reinserimento sociale di soggetti appartenenti a categorie 	svantaggiate; 
-	Organizzare e realizzare corsi di insegnamento rivolti a bambini e adulti, finalizzati ad una 	crescita evolutiva che grazie alle discipline equestri sviluppi un corretto rapporto di conoscenza, 	salvaguardia e tutela dell’ambiente naturale;
-	Organizzare e realizzare corsi rivolti a soggetti interessati ad una crescita educativa legata ad attività ludico - addestrative, che si esprimono in via privilegiata nell’ambiente naturale e nel rapporto con gli animali; 
-	Promuovere ogni attività connessa con l’equitazione nei suoi rapporti  con l’escursionismo, con le attività del tempo libero all’aperto, con la tutela dell’ambiente, con il turismo, con l’agriturismo nel Veneto in riferimento particolare alle generazioni più giovani ed ove sia possibile alle persone disabili od in stato di difficoltà;
-	Suscitare con i propri mezzi, l’interesse fattivo per i problemi della difesa ambientale con particolare riguardo alla conservazione dei boschi, degli ambienti naturali di particolare interesse ed alla protezione e percorribilità dei tratturi e sentieri rurali, stimolando il rispetto per la natura e l’evoluzione positiva della legislazione ecologica, collaborando con ogni iniziativa che persegua gli stessi scopi;
-	Il controllo sulla legittima chiusura di sentieri e sul comportamento degli equituristi di concerto con le Autorità preposte.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale in conformità con l'Art. 6 D.Lgs. 117/2017. 

ART. 4 - SOCI
Nell’Associazione si distinguono le seguenti categorie di soci:
Soci volontari ordinari: le persone fisiche operative che prestano gratuitamente e spontaneamente la propria opera al fine del conseguimento degli scopi sociali,
Soci benemeriti: le persone fisiche che per particolari benemerenze verso l’Associazione sono riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo,
Soci sostenitori: le persone fisiche non operative che contribuiscono al sostentamento dell’Associazione.

ART. 5 - DIRITTI DEI SOCI
Tutti i Soci d’età superiore ad anni 18 hanno diritto di ricoprire cariche sociali se in regola con la quota associativa e se iscritti da almeno un anno nel libro degli associati.
Tutti i soci hanno diritto di votare nelle assemblee dell’Associazione se in regola con la quota associativa e se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
Tutti i soci hanno diritto di partecipare ad ogni iniziativa od attività dell’Associazione in relazione anche alle proprie mansioni all’interno della stessa.
Tutti i soci hanno diritto a consultare i libri sociali conservati presso la sede dell'Associazione previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
Ogni socio ha diritto di essere rappresentato nell'assemblea per delega scritta.

ART. 6 - AMMISSIONI E DOVERI SOCIALI
Tutti i Soci hanno l’obbligo morale di comportarsi in modo corretto in pieno rispetto dello statuto, dei regolamenti e dello spirito di solidarietà che è motore principale dell’Associazione.

I soci si impegnano per il raggiungimento degli scopi statutari, prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita. Essi possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti preventivamente fissati dal Consiglio Direttivo.
I Soci sono tenuti al pagamento entro il 31 marzo di ogni anno della quota d’iscrizione.
Per l’ammissione, il candidato deve aver compiuto almeno 14 anni e sottoscrivere un’apposita domanda con la quale si assume l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni dello statuto, dei regolamenti ed alle deliberazioni dell’assemblea.
L’ammissione a Socio deve essere approvata dal Consiglio Direttivo Regionale il quale ha facoltà   di accettare o meno la domanda d’ammissione, la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di parere contrario il Consiglio Direttivo comunicherà all'interessato entro 60 giorni le motivazioni del rigetto della domanda, quest'ultimo potrà entro 60 giorni richiedere la pronunciazione sul caso del Colleglio dei Probiviri. 

ART. 7 - ORGANI SOCIALI
Gli organi sociali delle Giacche Verdi Veneto ODV sono costituiti da :
-Assemblea dei Soci
-Consiglio Direttivo
-Presidente 
-Colleglio dei Probiviri
-Collegio dei Revisori dei conti
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.
Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.
Nelle assemblee ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare un altro associato mediante delega scritta.
L’assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o, in caso d’assenza o impedimento dal Vicepresidente entro il 31 marzo di ciascun anno.
L’assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario; è convocata inoltre dal Presidente su richiesta della maggioranza del Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. 
Nella richiesta di convocazione si dovranno indicare per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che si intendono presentare.
La convocazione dell’assemblea avviene mediante comunicazione a mezzo di lettera, fax, e-mail  spedita a tutti i Soci al recapito risultante dal libro degli associati, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione od inserito nel suo sito internet o tramite avviso diffuso nei social network almeno otto giorni prima della data prefissata per l'assemblea ordinaria e quindici giorni prima per l'assemblea straordinaria.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente o da un Consigliere avente maggiore anzianità come socio. In caso di votazioni a scrutinio segreto, il Presidente nomina tre soci tra quelli presenti in funzione di scrutatori.

La funzione di segretario della assemblea è svolta dal Segretario Amministrativo o un socio scelto dal Presidente.
L’assemblea ordinaria è valida quando siano presenti od almeno rappresentati per delega metà più uno dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, o qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. 
Le modifiche allo statuto dovranno essere assunte con le maggioranze di cui all’articolo 18 del presente statuto.
Le discussioni e delibere dell’assemblea sono riassunte in verbale (redatto dal Segretario Amministrativo od, in sua vece, da un componente indicato dall’assemblea) sottoscritto dal Presidente.
Il verbale è tenuto a cura del Presidente nella sede dell’Associazione. Ogni aderente ha diritto di consultare il verbale o di averne copia su richiesta.
Sono compiti dell’assemblea ordinaria:
-elezione e revoca del Presidente e dei Consiglieri, del Collegio dei Revisori dei conti, dei membri del Collegio dei Probiviri;
-esame e approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo;
-discussione e approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio direttivo;
-adozione di provvedimenti sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e  promozione di azioni nei loro confronti;
-ogni altro argomento previsto dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e non espressamente riservato alla competenza dell’assemblea straordinaria.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto o sullo scioglimento dell’Associazione.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Ha il compito di realizzare gli scopi sociali e ha tutti poteri ordinari e straordinari per amministrare e dirigere l’Associazione.
In particolare e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:
-emanare qualsiasi normativa o disposizione per il buon funzionamento dell’Associazione nel rispetto delle norme statutarie e regolamenti;
- prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l’amministrazione e conduzione dell’Associazione, inclusi l’assunzione e licenziamento del personale di qualsiasi categoria;
-redigere il conto consuntivo ed il bilancio preventivo in collaborazione con il Segretario Amministrativo:
-stabilire l’importo delle quote associative regionali;
-decidere in merito all’accoglimento delle domande d’ammissione alla Associazione da parte degli aspiranti soci;
-compilare il regolamento per il funzionamento dell’Associazione e per l’ordinamento delle sezioni periferiche;
-nominare il delegato tecnico Regionale.
-nominare il Segretario Amministrativo che collabora nel tenere il registro degli associati, nel curare i contatti con le Sezioni periferiche e nel redigere il conto consuntivo ed il bilancio preventivo entro il 31 Marzo d’ogni Anno.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza. 

Il Consiglio direttivo potrà delegare parte dei suoi poteri al Comitato di Presidenza di cui faranno parte il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed un consigliere eletto.
Il Consiglio Direttivo, eletto ogni quattro anni dall’assemblea ordinaria è composto da otto membri oltre il Presidente; i membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad altri consiglieri, o semplici soci, incarichi specifici da svolgersi in collaborazione col Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente anche modo informale con almeno otto giorni d’anticipo sulla data della riunione; il Consigliere che, senza giustificato motivo, non sia presente a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dalla carica e il Presidente può sostituirlo con il socio non eletto che ha riportato il maggior numero di voti da parte dell’Assemblea dei Soci nelle precedenti elezioni.
Il Consiglio Direttivo deve essere riunito almeno tre volte l’anno e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno.
Il Presidente è tenuto a convocare Consiglio su richiesta scritta o verbale della maggioranza dei consiglieri. Le riunioni sono valide purché siano presenti la maggioranza dei componenti compreso il Presidente, o il Vicepresidente nel caso di impedimento di quest’ultimo.

ART. 10 - PRESIDENTE
E’ eletto dall’assemblea dei Soci e rappresenta anche agli effetti di legge l’Associazione stessa;
convoca il Consiglio Direttivo, lo presiede e ne firma le deliberazioni; 
ha la facoltà di delegare a rappresentarlo, in caso d’impedimento, il Vicepresidente o un membro del Consiglio Direttivo.

ART. 11 - VICE PRESIDENTE 
E’ nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e con i modi previsti dallo statuto.

ART. 12 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
È composta da un presidente e da due giudici che non abbiano altra carica in organi sociali delle Giacche Verdi; possono partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio.
Dura in carica quanto il Consiglio; è competente a giudicare sulle istanze di rigetto dell'ammissione a soci, su tutte le istanze dei soci avverso alle decisioni degli organi associativi ovvero su tutte le infrazioni commesse dai soci e a comminare rispetto a queste le relative sanzioni di cui all’articolo 13 del presente statuto.
Le sanzioni sono eseguite dal Presidente non appena il provvedimento sia divenuto definitivo.

ART. 13 - NORME DISCIPLINARI
È passibile di sanzione disciplinare il Socio che si sia reso responsabile direttamente o per tramite di terzi d’inosservanza, per malafede o colpa grave, dello statuto e dei regolamenti dell’Associazione. 
L’azione disciplinare può essere promossa dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, dai membri del Collegio dei Probiviri, dai Delegati Tecnici dell’Associazione e anche su segnalazione di chiunque abbia interesse o se ne assuma la piena responsabilità.
Le sanzioni disciplinari sono:
-il richiamo scritto da pubblicare nella sede sociale o meno a seconda della gravità dell’infrazione;
-la sospensione temporanea da ogni attività fino ad un massimo di un anno;
-l’interdizione da una carica sociale fino massimo di diciassette mesi;
-la radiazione ed il ritiro definitivo della tessera sociale;
la recidiva unica o generica è considerata un’aggravante. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono prese a maggioranza semplice. Il socio da sanzionare ha diritto di replica in Collegio entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione, prima che questo ratifichi il provvedimento.
E' comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario.

ART. 14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Si compone di tre membri eletti fra i soci dalla assemblea ordinaria; i tre revisori eleggono fra loro il Presidente del Collegio. Il Collegio che esercita il controllo della gestione contabile dell’Associazione, presenta una relazione scritta all’assemblea sui controlli effettuati e sul bilancio consuntivo.
La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di consigliere.

ART. 15 - BILANCIO
L’esercizio finanziario va dal primo gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l’assemblea generale dei soci, con l’approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.
Il conto consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrate relative all’anno trascorso. 
Il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene suddivisi per singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del  D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e devono rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione, sono controllati dai revisori dei conti. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate. Eventuali rilievi critici a spese o ad entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all’assemblea.
Sono approvati entro il 31 marzo dall'assemblea ordinaria a maggioranza dei presenti e depositati presso la sede dell’organizzazione dove possono essere consultati da ogni aderente.

ART. 16 - PATRIMONIO
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifici e documentati progetti e attività;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali,da inserire in una apposita voce di bilancio;
h) ogni altro tipo di entrate ammesse dal D.Lgs. 117/2017 e relative norme di attuazione.
- I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati. Essi sono collocati nella sede sociale ed elencati nell’inventario, depositato presso la sede dell’Associazione e consultabile dagli aderenti.
- All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione comunque denominati, nonché i fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione stessa ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. 
L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.  

ART. 17 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Art.45 comma 1 D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione disposta per legge, di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.
La proposta di scioglimento può essere presentata anche dall’assemblea straordinaria su richiesta di almeno 4/5 degli aventi diritto al voto.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti degli aderenti.

ART. 18 - MODIFICHE ALLO STATUTO
Le modifiche allo statuto dovranno essere assunte con deliberazione dell’Assemblea straordinaria da adottarsi con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

ART. 19 – RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI
Gli aderenti all’Associazione durante l’attività svolta per la stessa sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell' Art. 18 D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni. 

ART. 20 - RESPONSABILITÀ DELLA ORGANIZZAZIONE
L’Associazione di volontariato risponde con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
L’Associazione può assicurarsi contro i danni derivanti da responsabilità contrattuale od extra contrattuale legati alla sua attività. 

ART. 21 - PERSONALE RETRIBUITO
L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’organizzazione ed il  personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento al D.Lgs. 117/2017 ed alle relative norme di attuazione, alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.


ART. 23 – NORMA TRANSITORIA
Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, acquisteranno efficacia solo all’operatività del Runts medesimo.
L’applicabilità delle disposizioni codicistiche di rilevanza fiscale decorre dal termini di cui  all’art. 104 del D.Lgs. 117/2017